BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI
DOTTORATO DI RICERCA NELLE UNIVERSITA' ED
ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
- XIV CICLO -

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

VISTA la Legge 21 Febbraio 1980, n. 28;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980, n. 382, e, in particolare, gli articoli 68 e seguenti concernenti la istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
VISTA la Legge 13 Agosto 1984, n. 476;
VISTA la Legge 30 Novembre 1989, n. 398;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Febbraio 1994, n. 174;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 Ottobre 1997, n. 387, art. 1;
SENTITO il Consiglio Universitario Nazionale;
VISTO il il programma operativo 1994/99: Ricerca, Sviluppo Tecnologico ad alta formazione nelle regioni dell'obiettivo 1, misura 1.1 alta formazione, approvato con decisione della Commissione della Comunita' Europea n. C(95) 1403 del 19-7-1995;
Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente bando di concorso;

D E C R E T A

Art. 1
E' istituito il XIV Ciclo relativo ai dottorati di ricerca. Sono indetti presso le Universita' e gli Istituti d'Istruzione Universitaria pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di seguito elencati. Per ciascun dottorato viene indicata la sede amministrativa, la durata ed i posti messi a concorso.
Art. 2
Vengono confermati anche per il presente ciclo i posti aggiuntivi cofinanziati nell'XI ciclo del Fondo Sociale Europeo nell'ambito del programma operativo 94-99, ricerca ed alta formazione, destinati a riequilibrare la distribuzione delle risorse in relazione al territorio, con particolare riguardo al mezzogiorno d'Italia, nonche' in relazione a determinati settori scientifici tecnologici.


Elenco dottorati


I posti assegnati potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando comunque i termini di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle domande d'ammissione.
Art. 3
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca di cui ai precedenti articoli coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. I cittadini comunitari e stranieri in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai fini della ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente. Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data del 31 ottobre 1998. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea entro il successivo mese di novembre.
Art. 4
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta (unica) e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
Art. 5
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso, indirizzata al Rettore dell'Universita' degli studi sede amministrativa del dottorato prescelto e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, va spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento direttamente all'universita', il cui indirizzo e' riportato nell'allegato n. 2. IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E' IL 15 SETTEMBRE 1998. Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 6
Le prove di esame si svolgeranno presso ciascuna universita' sede amministrativa del dottorato nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai commi successivi. Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata 15 giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato la prova scritta 20 giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.
Art. 7
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa vigente.
Art. 8
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Art. 9
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
Art. 10
I concorrenti che avranno superato le prove di concorso, avendo conseguito la votazione di almeno 40/60 in ciascuna di esse, dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta legale:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera) debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) diploma - documento originale - di scuola secondaria superiore ovvero, per i comunitari e stranieri, diploma che ha consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane;
d) certificato di laurea con la relativa votazione;
e) dichiarazione (in carta libera) di una iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento o, nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato;
g) I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
h) I cittadini italiani e comunitari che intendono fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 11 del presente bando dovranno inoltre produrre, previa richiesta da parte dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.
Art. 11
Ai dottorandi italiani e comunitari, con reddito annuo personale complessivo non superiore a quindici milioni di lire, verra' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, una borsa di studio il cui importo attuale di tredici milioni sara' adeguato agli aumenti previsti da disposizioni di legge. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
Art. 12
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 13
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 14
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Art. 15
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al Rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del dottorato di ricerca.
Art. 16
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una apposita commissione. Ulteriori informazioni e norme di dettaglio potranno essere richieste direttamente alle universita' sedi amministrative di dottorato.

Roma, li 8 luglio 1998

per IL MINISTRO
il Sottosegretario di Stato
Prof. Luciano Guerzoni