AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
CONCORSO per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca nelle Universita'
ed Istituti di Istruzione superiore, undicesimo ciclo
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
VISTA la Legge 21 Febbraio 1980, n. 28;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980, n. 382, e, in particolare,
gli articoli 68 e seguenti concernenti la istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca;
VISTA la Legge 13 Agosto 1984, n. 476;
VISTA la Legge 30 Novembre 1989, n. 398;
VISTA la Legge 9 Gennaio 1991, n. 19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Febbraio 1994, n. 174;
SENTITO il Consiglio Universitario Nazionale;
Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente bando di concorso;
D E C R E T A
Art. 1.
E' istituito l' XI Ciclo relativo ai dottorati di ricerca.
Sono indetti presso le Universita' e gli Istituti d'Istruzione Universitaria pubblici
concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca, qui di seguito
elencati, Dottorati per ciascuno dei quali vengono indicati la Sede Amministrativa, la
durata ed i posti a concorso.
Elenco dottorati
Con successivi provvedimenti potranno essere aumentati detti posti a seguito di
finanziamenti ottenuti da Enti pubblici di Ricerca o da qualificate strutture produttive
private, fermi restando comunque i termini di scadenza previsti dal presente bando per
la presentazione delle domande d'ammissione.
Art. 2.
In applicazione della Legge 9 Gennaio 1991, n. 19 per i dottorati di ricerca aventi sede
amministrativa presso l'Universita' di Venezia, sono assegnati, oltre a quelli gia'
indicati n. 5 posti cosi' ripartiti: 1 posto al Dottorato di Italianistica, 2 posti al
Dottorato di Anglistica, 2 posti al Dottorato di Filosofia. Tali Dottorati sono
riservati a cittadini laureati dei seguenti Paesi: Albania, Austria, Stati dell'ex
Jugoslavia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Stati
dell'ex Unione Sovietica. Ai suddetti laureati potra' essere concessa una borsa di stu-
dio il cui ammontare e le cui modalita' sono disciplinate dall'apposito regolamento
emanato dalle autorita' accademiche dell'Ateneo di Venezia.
Art. 3.
Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di
Dottorato di Ricerca di cui ai precedenti articoli coloro i quali siano in possesso di
diploma di laurea ovvero di titolo equipollente conseguito presso Universita' straniere.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
fissato per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi nel successivo
art. 5. L'Amministrazione Universitaria potra' adottare in qualsiasi momento il
provvedimento di esclusione dal concorso nei casi di carenza dei requisiti alla data
predetta.
Art. 4.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta (unica) e in un colloquio.
Il Candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua
straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del Candidato alla Ricerca
Scientifica.
Art. 5.
La domanda di ammissione ai concorsi, corredata da n. 4 etichette adesive (cm. 10 x 3,5
circa) con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso, diretta al Rettore
dell'Universita' degli Studi Sede Amministrativa del corso di Dottorato prescelto e
redatta secondo lo schema allegato al presente bando, va spedita a mezzo di raccomandata
postale con avviso di ricevimento direttamente all'Universita', il cui indirizzo e'
riportato nell'allegato n. 2.
IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E' IL 15 SETTEMBRE 1995.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro dell'Ufficio
postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al Dottorato
di Ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello)
sotto la propria responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito
eletto agli effetti del concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale e,
se possibile, il numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia,
eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso cui e' stata conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la
data del Decreto Rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di Dottorato secondo le modalita'
che saranno fissate dal Collegio dei Docenti;
f) di conoscere la/e lingua/e straniera/e (specificare);
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali
di cui alla Legge 4 Gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il
quale prestano servizio.
I cittadini stranieri in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato
equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai fini della ammissione al Dottorato al
quale intendono concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso e corredare la domanda stessa dei titoli, tradotti e legalizzati, utili a
consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza in parola.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente
bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Art. 6.
Le prove di esame si svolgeranno presso ciascuna Universita' Sede Amministrativa del
Dottorato nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in
cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli interessati tramite raccomandata con
avviso di ricevimento inviata 15 giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo lettera raccomandata
che verra' inviata a coloro che avranno superato la prova scritta 20 giorni prima della
data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in Sede concorsuale da parte
della Commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinunzia scritta ai termini di
preavviso, espressa da tutti i Candidati presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove i Candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
-
a) tessera postale;
-
b) porto d'armi;
-
c) patente automobilistica;
-
d) passaporto;
-
e) carta d'identita'.
Art. 7.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di
Dottorato di Ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa vigente.
Art. 8.
Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun Candidato, dispone di sessanta punti per
ognuna delle due prove.
E' ammesso al concorso il Candidato che abbia superato la prova scritta con una
votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il Candidato ottiene una votazione di
almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma
l'elenco dei Candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella
prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione,
e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della Facolta' o del Dipartimento presso cui si
e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di
merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun Candidato nelle singole
prove.
Art. 9.
I Candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla
concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di Dottorato. In
corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti Candidati secondo l'ordine della graduatoria. Le Commissioni
sono tenute a graduare tutti i Candidati con punteggio differenziato, cosi' da evitare
situazioni di merito ex aequo.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il Candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di Dottorato.
I cittadini non italiani che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi al
Dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento
all'unita' per eccesso.
Art. 10.
I concorrenti che avranno superato le prove di concorso, avendo conseguito la votazione
di almeno 40/60 in ciascuna di esse, dovranno presentare o far pervenire
all'Amministrazione Universitaria entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono
dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti
documenti:
-
a) due fotografie e una fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
-
b) certificato di cittadinanza;
-
c) diploma - documento originale - di Scuola Secondaria Superiore ovvero, per gli
stranieri, diploma che ha consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente
tradotto e legalizzato dalle competenti Rappresentanze italiane secondo le norme vigenti
in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle Universita'
italiane;
-
d) certificato di laurea con la relativa votazione;
-
e) dichiarazione di eventuale iscrizione ad una Scuola di Specializzazione ovvero di
Perfezionamento (in carta libera) e, nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne
la frequenza;
-
f) dichiarazione che non godono o hanno goduto di altre borse di studio, erogate per
seguire corsi di Dottorati di Ricerca.
-
g) I cittadini degli Stati membri della C.E.E. devono possedere i seguenti requisiti:
-
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
-
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
-
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
-
4) agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Per i candidati stranieri appartenenti ad uno Stato membro della Comunita' economica
europea, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo
straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato
stesso e debbono, altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari
italiane con le modalita' di cui al precedente comma.
-
h) I cittadini italiani che intendono fruire della borsa di studio di cui al successivo
art. 11 del presente bando dovranno inoltre produrre, previa richiesta da parte
dell'Amministrazione Universitaria, autocertificazione sul reddito personale complessivo
annuo.
Art. 11.
Agli iscritti cittadini italiani e ai cittadini degli Stati membri della C.E.E., con
reddito annuo personale complessivo non superiore a quindici milioni di lire, verra'
conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, una borsa di
studio il cui importo e' di tredici milioni di lire annui.
Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali
ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche ne' riconoscimenti
automatici ai fini previdenziali.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato anche per un
solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
Art. 12.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di Dottorato di Ricerca e' collocato, a domanda,
fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e
del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 13.
Gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca non possono essere impegnati
dall'Universita' in attivita' didattiche.
Essi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di Dottorato e di compiere
continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate
a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.
Art. 14.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di Dottorato avranno l'obbligo di
presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al
Collegio dei Docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione della
assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al Rettore
l'esclusione ovvero il proseguimento del corso di Dottorato di Ricerca.
Art. 15.
Il titolo di Dottore di Ricerca verra' conferito con Decreto del Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica a conclusione del corso a chi
avra' conseguito risultati di rilevante valore scientifico documentati da una
dissertazione finale scritta o da lavoro grafico.
I predetti risultati verranno accertati da una Commissione Nazionale costituita con
Decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Il rilascio del titolo di Dottore di Ricerca sara' subordinato al deposito di copia
della predetta dissertazione, presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze, che ne
dovranno assicurare la pubblica consultabilita' per non meno di trenta anni.
I testi di cui sopra dovranno essere corredati dalla relazione dei Commissari,
incluse le eventuali relazioni di minoranza.
Art. 16.
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute
nella Legge 28 Febbraio 1980, n. 28, nel Decreto del Presidente della Repubblica
11 Luglio 1980, n. 382, e nella Legge 30 Novembre 1989, n. 398, nonche' alle altre
disposizioni ministeriali impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente alle Universita' Sedi
Amministrative di Dottorato.
Roma, li
IL MINISTRO