AMMINISTRAZIONI CENTRALI


MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

CONCORSO per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca nelle Universita'
ed Istituti di Istruzione superiore, undicesimo ciclo

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

VISTA la Legge 21 Febbraio 1980, n. 28;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980, n. 382, e, in particolare, gli articoli 68 e seguenti concernenti la istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca;
VISTA la Legge 13 Agosto 1984, n. 476;
VISTA la Legge 30 Novembre 1989, n. 398;
VISTA la Legge 9 Gennaio 1991, n. 19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Febbraio 1994, n. 174;
SENTITO il Consiglio Universitario Nazionale;
Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente bando di concorso;

D E C R E T A

Art. 1.
E' istituito l' XI Ciclo relativo ai dottorati di ricerca. Sono indetti presso le Universita' e gli Istituti d'Istruzione Universitaria pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca, qui di seguito elencati, Dottorati per ciascuno dei quali vengono indicati la Sede Amministrativa, la durata ed i posti a concorso.


Elenco dottorati


Con successivi provvedimenti potranno essere aumentati detti posti a seguito di finanziamenti ottenuti da Enti pubblici di Ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando comunque i termini di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle domande d'ammissione.
Art. 2.
In applicazione della Legge 9 Gennaio 1991, n. 19 per i dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita' di Venezia, sono assegnati, oltre a quelli gia' indicati n. 5 posti cosi' ripartiti: 1 posto al Dottorato di Italianistica, 2 posti al Dottorato di Anglistica, 2 posti al Dottorato di Filosofia. Tali Dottorati sono riservati a cittadini laureati dei seguenti Paesi: Albania, Austria, Stati dell'ex Jugoslavia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Stati dell'ex Unione Sovietica. Ai suddetti laureati potra' essere concessa una borsa di stu- dio il cui ammontare e le cui modalita' sono disciplinate dall'apposito regolamento emanato dalle autorita' accademiche dell'Ateneo di Venezia.
Art. 3.
Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca di cui ai precedenti articoli coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di titolo equipollente conseguito presso Universita' straniere. I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi nel successivo art. 5. L'Amministrazione Universitaria potra' adottare in qualsiasi momento il provvedimento di esclusione dal concorso nei casi di carenza dei requisiti alla data predetta.
Art. 4.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta (unica) e in un colloquio. Il Candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del Candidato alla Ricerca Scientifica.
Art. 5.
La domanda di ammissione ai concorsi, corredata da n. 4 etichette adesive (cm. 10 x 3,5 circa) con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso, diretta al Rettore dell'Universita' degli Studi Sede Amministrativa del corso di Dottorato prescelto e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, va spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento direttamente all'Universita', il cui indirizzo e' riportato nell'allegato n. 2. IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E' IL 15 SETTEMBRE 1995. Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilita': a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio; b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende partecipare; c) la propria cittadinanza; d) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la data del Decreto Rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa; e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di Dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti; f) di conoscere la/e lingua/e straniera/e (specificare); g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui alla Legge 4 Gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. I cittadini stranieri in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai fini della ammissione al Dottorato al quale intendono concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei titoli, tradotti e legalizzati, utili a consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza in parola. Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 6.
Le prove di esame si svolgeranno presso ciascuna Universita' Sede Amministrativa del Dottorato nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai commi successivi. Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata 15 giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato la prova scritta 20 giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in Sede concorsuale da parte della Commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinunzia scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i Candidati presenti alla prova scritta. Per sostenere le prove i Candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identita'.
Art. 7.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di Dottorato di Ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa vigente.
Art. 8.
Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun Candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al concorso il Candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il Candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei Candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della Facolta' o del Dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun Candidato nelle singole prove.
Art. 9.
I Candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di Dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti Candidati secondo l'ordine della graduatoria. Le Commissioni sono tenute a graduare tutti i Candidati con punteggio differenziato, cosi' da evitare situazioni di merito ex aequo. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il Candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di Dottorato. I cittadini non italiani che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi al Dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
Art. 10.
I concorrenti che avranno superato le prove di concorso, avendo conseguito la votazione di almeno 40/60 in ciascuna di esse, dovranno presentare o far pervenire all'Amministrazione Universitaria entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) due fotografie e una fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) certificato di cittadinanza;
c) diploma - documento originale - di Scuola Secondaria Superiore ovvero, per gli stranieri, diploma che ha consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti Rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle Universita' italiane;
d) certificato di laurea con la relativa votazione;
e) dichiarazione di eventuale iscrizione ad una Scuola di Specializzazione ovvero di Perfezionamento (in carta libera) e, nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione che non godono o hanno goduto di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di Dottorati di Ricerca.
g) I cittadini degli Stati membri della C.E.E. devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Per i candidati stranieri appartenenti ad uno Stato membro della Comunita' economica europea, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane con le modalita' di cui al precedente comma.
h) I cittadini italiani che intendono fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 11 del presente bando dovranno inoltre produrre, previa richiesta da parte dell'Amministrazione Universitaria, autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.
Art. 11.
Agli iscritti cittadini italiani e ai cittadini degli Stati membri della C.E.E., con reddito annuo personale complessivo non superiore a quindici milioni di lire, verra' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, una borsa di studio il cui importo e' di tredici milioni di lire annui. Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche ne' riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
Art. 12.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di Dottorato di Ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 13.
Gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca non possono essere impegnati dall'Universita' in attivita' didattiche. Essi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di Dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.
Art. 14.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di Dottorato avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei Docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al Rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del corso di Dottorato di Ricerca.
Art. 15.
Il titolo di Dottore di Ricerca verra' conferito con Decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica a conclusione del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da lavoro grafico. I predetti risultati verranno accertati da una Commissione Nazionale costituita con Decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il rilascio del titolo di Dottore di Ricerca sara' subordinato al deposito di copia della predetta dissertazione, presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze, che ne dovranno assicurare la pubblica consultabilita' per non meno di trenta anni. I testi di cui sopra dovranno essere corredati dalla relazione dei Commissari, incluse le eventuali relazioni di minoranza.
Art. 16.
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nella Legge 28 Febbraio 1980, n. 28, nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980, n. 382, e nella Legge 30 Novembre 1989, n. 398, nonche' alle altre disposizioni ministeriali impartite in materia e comunque alla normativa vigente. Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente alle Universita' Sedi Amministrative di Dottorato.
Roma, li

IL MINISTRO